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Antincendio: le nuove norme in vigore dal 1 gennaio 2022

Il giorno 24 novembre 2021 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme per l’antincendio negli edifici tutelati ed aperti al pubblico.
Le norme in questione si applicano ai luoghi ove si svolgano attività soggette al DPR 151/2011, come alberghi, uffici, scuole, negozi, ma anche attività per le quali si utilizzano gas e liquidi infiammabili, come ad esempio le officine e i laboratori per la lavorazione dei metalli.

Le nuove regole non si applicano a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per i quali è in vigore una diversa Regola tecnica verticale (RTV).
Il nuovo allegato punta a rendere più stringenti i controlli e le procedure antincendio. Il decreto modifica termini, definizioni e simboli grafici, contenuti nella sezione G.1 delle generalità, come la definizione di quota del compartimento, di luogo sicuro temporaneo e di uscita finale. Viene data inoltre una definizione di malfunzionamento, che sostituisce quella di disfunzione.
Vengono inoltre modificate la sezione S, contenente le strategie antincendio, e la sezione V sulle Regole Tecniche verticali.

Per quanto riguarda le RTV, le modifiche riguardano le RTV 1 (Aree a rischio specifico), 2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive), 4 (Uffici), 6 (Autorimesse), 7 (Attività scolastiche), 8 (Attività commerciali), 9 (Asili nido), 10 (Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati), 11 (Strutture sanitarie) e 12 (Altre attività in edifici tutelati).
Ad esempio, l’attuale versione dell’allegato esclude dalle aree a rischio specifico quelle in cui sono presenti impianti già regolati da specifiche regole tecniche. L’Allegato che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 prevede che le aree continueranno ad essere considerate “a rischio specifico“, a prescindere dagli impianti in esse presenti.